STATUTO DEL MOVIMENTO ATTIVISTA “OAM” – (One Action Movement)
Art. 1.
Denominazione – sede

E’ costituita, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione e
dell’art. 36 e ss. del codice civile, un movimento denominato
«One Action Movement» (OAM) con sede legale in via G.Giuliani 44 Roccadaspide (SA) a durata illimitata.

ART. 2
Oggetto – Finalità

Il fine del movimento è promuovere un nuovo modello socio-economico e l’emancipazione delle ideologia politica e quindi delle politiche economiche e finanziarie governative, che prende ad esempio il “Sistema delle Cooperative” Sociali nelle sue varie forme, tramite le quali apportare una graduale conversione Ideologica – e tutto questo tramite quindi una nuova Ideologia Politica che OAM promuove, fondata sull’Equità (e la Verità che essa implica) ossia l’ideologia della Condivisione denominata Condivisionismo – che equivale a dire, la “Condivisione Equa del Benessere Sociale Collettivo” – che prevede in primo luogo la:

  • Condivisione del Servizio (lavoro) Cooperativo, basato sul: Sistema di Cooperative (Comunità Cooperative – Cooperative di Comunità – Imprese Cooperative)
  • Condivisione ed equa redistribuzione del denaro da parte dello stato tenuto ad incentivare e favorire con nuove leggi le iniziative legate alle Cooperative nelle sue varie forme, in quanto la funzione delle Cooperative è proprio quella di creare un sistema socio/economico, dove il Benessere Sociale Collettivo è Condiviso equamente
  • Condivisione e pari opportunità agli Studi/Cultura

Inoltre sulla base della Nuova Ideologia della Condivisione e del “Sistema di Cooperative”, OAM promuove anche la creazione di una Nuova Alleanza planetaria: “Uno Alleanza” tramite la quale si vuole aspirare ad una comune intesa Ideologica e Politica, al fine anche di:

  1. Porre fine al conflitto frà Stato/Mafie, (società segrete) per cui essendo che le Mafie nascono dalle iniquità che lo Stato stesso produce supportando l’ideologia Iniqua vigente, allora l’iniquità istituzionale stessa produce mali come la povertà dalla quale le mafie scaturiscono. Le mafie quindi analizzando a fondo questo fenomeno Sociale, sono organizazzioni che innanzitutto si ribellano ad uno Stato che di conseguenza le genera, in quanto è il sistema ideologico/Governativo che non riesce a porre fine alle iniquità che a loro volta generano povertà e delinquenza. Per cui OAM con la Nuova ideologia della condivisione equa, mira a risolvere il conflitto frà Stato e Mafia e ciò può avvenire eliminando la radice – la causa stessa che le ha generate, e cioè il Sistema ideologico vigente Capitalistico (ed i suoi derivati) che si fonda sul profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro altrui tramite il quale i padroni del Capitale si arricchiscono iniquamente, non curanti delle conseguenze inique che ne scaturiscono, come la povertà e la delinquenza che ne deriva.
  2. Porre fine alle Guerre/ Terrorismo che si manifestano sulla terra, legate ad ideologie e Dottrine fuorvianti, (legate alla superiorità Etnica – culturale – razziale), tramite le quali ne risultano quindi Guerre relative:
  • al territorio
  • alle risorse Naturali
  • all’economia
  • alla finanza
  • alla creazione del denaro
  • al razzismo / discriminazione
  • alla Cultura
  • alla religione

Per cui la nuova Alleanza deve servire a creare un Sistema Comune Ideologico Equo dove le politiche economiche ed i principi di tolleranza Culturale e religiosa possano generare una Società globale, dove il Benessere Equo Condiviso ed indiscriminato Collettivo, sia la base sulla quale si fonda l’Alleanza e dove le Comunità Cooperative siano il nuovo modello Sociale e Comunitario – dove “lavoro denaro e Studi” in primo luogo sono condivisi equamente e sistematicamente. La funzione del “Sistema di Cooperative” è anche quella di prevenire lo sfruttamento del prossimo per fini di lucro, che nell’attuale ideologia Capitalista+ si manifesta. Tutto ciò viene accettato come una inevitabile conseguenza sociale, ma ciò è legato ancora una volta al sistema ideologico iniquo. Per cui lo sfruttamento del prossimo del sistema idelogico Capitalista, può essere superato con la nuova ideologia, in quanto il Sistema di Cooperative fà si che nessuno debba più lavorare per conto terzi nè essere sfruttato per fini di lucro, in quanto il Capitale e gli utili aziendali in un “Sistema di Cooperative”, è mutulalmente Condiviso. Per cui il rapporto di padrone dipendente cessa, in quanto tramite le coopeeative, ognuno lavora per sé stesso in un nuovo rapporto sociale di cooperazione Condivisa ed equa – di condivisione equa degli utili – di mutualità assistenziale

Simbolo


Il simbolo del movimento e’ cosi’ costituito:
Cerchio di colore arancio/Verde racchiudente in esso il simbolo Alfa di colore rosso – la scritta arcata in stampatello «One Action Movement» nella parte superiore di colore bianco – la scritta di colore bianco «Nuova Ideologia Condivisionismo», nella parte inferiore – La scritta “Movimento Attivista x l’Equità”. La scritta: “Veritas Liberat” sul simbolo Alfa – Un sole giallo/rosso dietro la punta del simbolo Alfa – Un immagine di un Leone affianco al simbolo alfa.

Il simbolo del Movimento sopra descritto, e’ allegato in forma grafica al presente Statuto..
ART. 3
Soci
Il numero dei soci e’ illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi
scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo
e ai diritti che ne derivano.
ART. 4
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà.
All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale (e/o verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci) ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
ART. 5
La qualifica di socio da’ diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali
    regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere
    alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
    ART. 6
    I soci sono tenuti:
  • all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente
    assunte dagli organi associativi;
  • al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
    Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
    Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
    Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio
ART. 7
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota
associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 8
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la
restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina
degli addebiti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna
formalità.
ART. 9
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo
annuale versato.

ART. 10
Risorse economiche Fondo comune
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue
attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio:
spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi,
riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci
durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste.

ART. 11
Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal al _ di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare
Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Organi dell’Associazione
ART. 12
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

ART. 13
Assemblee
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede

Art.14
il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati
alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua
attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
a) elezione del Consiglio direttivo;
b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
e) approvazione di eventuali Regolamenti;
f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
ART. 15
L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
ART. 16
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e
pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima
della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario
della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un
giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia
fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se
nominato) o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della
quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o
rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo
scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
ART. 17
L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.

ART. 18
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso
fra un minimo di 3 ad un massimo di _ membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea.
I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente.
(NB: al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è
possibile prevedere anche l’elezione di altre cariche all’interno del Consiglio direttivo, quali ad
esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario. I compiti possono essere ugualmente suddivisi senza
definire delle cariche specifiche. A prescindere dalla scelta, occorrerebbe sempre seguire un criterio
di corretta gestione che preveda una suddivisione dei compiti fra controllori e controllati, vale a dire
evitare che sulla medesima persona si concentrino troppe competenze senza alcun monitoraggio
delle medesime da parte di altri al fine di prevenire eventuali errori.)
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono
adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti.
I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il rendiconto economico – finanziario;
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la
vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non
siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale;
h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
ART. 19
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta
ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea
dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino
alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua
naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20
giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.
Presidente
ART. 20
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede
e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne
assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per
l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio Sindacale
Art. 21
Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene
eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e
resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del
rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta
la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

ART. 22
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci),
deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei
soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative
spese.

ART. 23
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento
dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la
liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo
preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del
21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure
a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.

ART. 24
Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e
qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore
che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di __.

ART. 25
Norma finale

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili,
le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.